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Mitteilung 5 / 2003
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Allorquando un ricorrente è difeso da un avvocato (o da un rappresentante
professionale attivo in seno ad un'organizzazione assistenziale specializzata
nella tutela dei richiedenti l'asilo), il semplice inoltro, posteriormente al
ricorso, di un attestato d'indigenza sarà trattato siccome domanda d'assistenza
giudiziaria o di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese
di procedura solo se accompagnato da una specifica istanza in tal senso.
Decisione della Commissione plenaria del 5 novembre 2003
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